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Il Regolamento (UE) 2023/1230 sulle Macchine

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Il riferimento dal 20/01/2027 per tutti i fabbricanti di “macchine” destinate all’UE.

Il regolamento (UE) 2023/1230 è stato pubblicato sulla gazzetta ufficiale n. 165/1 del 29/06/2023, entrerà in vigore dopo un periodo transitorio di 42 mesi dalla firma, sostituendo definitivamente la direttiva macchine a partire dal 20/01/2027. Alcuni articoli del regolamento macchine entrano in vigore prima:

  • gli articoli da 26 a 42 si applicano a decorrere dal 20 gennaio 2024;
  • l’articolo 50, paragrafo 1, si applica a decorrere dal 20 ottobre 2023;
  • l’articolo 6, paragrafo 7, e gli articoli 48 e 52 si applicano a decorrere dal 19 luglio 2023;
  • l’articolo 6, paragrafi da 2 a 6, paragrafo 8 e paragrafo 11, l’articolo 47 e l’articolo 53, paragrafo 3, si applicano a decorrere dal 20 luglio 2024

La necessità di aggiornare la legislazione europea in materia di macchine, ovvero la direttiva 2006/42/CE, era evidente già da tempo: il progresso tecnologico, l’evoluzione del panorama normativo, nonché la crescente collaborazione tra gli stati europei, hanno reso questa necessità sempre più impellente.

Il regolamento (UE) 2023/1230 definisce macchina un:

  • a) insieme equipaggiato o destinato a essere equipaggiato di un sistema di azionamento diverso dalla forza umana o animale diretta, composto di parti o di componenti, di cui almeno uno mobile, collegati tra loro solidamente per un’applicazione ben determinata;
  • b) insieme di cui alla lettera a), al quale mancano solamente elementi di collegamento al sito di impiego o di allacciamento alle fonti di energia e di movimento;
  • c) insieme di cui alle lettere a) e b), pronto per essere installato e che può funzionare solo dopo essere stato montato su un mezzo di trasporto o in-stallato in un edificio o in una costruzione;
  • d) insiemi di macchine di cui alle lettere a), b) e c) o di quasi-macchine, che per raggiungere uno stesso risultato sono disposti e comandati in modo da avere un funzionamento solidale;
  • e) insieme di parti o di componenti, di cui almeno uno mobile, collegati tra loro solidalmente e destinati al sollevamento di pesi e la cui unica fonte di energia è la forza umana diretta;
  • f) insieme di cui alle lettere da a) ad e) al quale manca soltanto il caricamento del software destinato all’applicazione specifica prevista dal fabbricante;

Il regolamento (UE) 2023/1230 sulle macchine riprende pertanto i criteri definiti dalla direttiva macchine, senza apportare sostanziali modifiche; aggiunge solo alla definizione il punto f. In precedenza, con la direttiva macchine 2006/42/CE, il tema ora trattato da questo specifico punto del regolamento macchine ha generato molti dibattiti tra esperti e fabbricanti, soprattutto in considerazione della definizione di quasi-macchina. Alcune tendenze interpretative della direttiva 2006/42/CE sostenevano che in assenza del programma di gestione, non potendo espletare le proprie funzioni, l’equipaggiamento non poteva essere una macchina, bensì una quasi-macchina. Con questa integrazione il regolamento (UE) 2023/1230 ha fugato qualsiasi dubbio: è una macchina.

Tutti coloro che fabbricano “macchine”, dal 20/01/2027 saranno obbligati a osservare le prescrizioni del regolamento (UE) 2023/1230 sulle macchine, che sostituirà la direttiva macchine 2006/42/CE. Da tale data rientreranno certamente nella categoria delle “macchine”, anche quelle alla quale manca soltanto il caricamento del software di sicurezza.


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