I requisiti essenziali di sicurezza per le macchine.
I requisiti essenziali di sicurezza – R.E.S in breve – definiscono tutti quegli aspetti o potenziali rischi applicabili alle macchine, che il fabbricante deve valutare ed eventualmente risolvere. Elencati in allegato I della direttiva macchine 2006/42/CE, allegato III del regolamento (UE) 2023/1230 sulle macchine, prescrivono brevemente e in modo piuttosto generico, i principi fondamentali per la fabbricazione di macchine sicure, mentre gli aspetti progettuali vengono perlopiù demandati alle norme tecniche armonizzate. I R.E.S. sono suddivisi in sei parti distinte:
- requisiti applicabili a tutte le macchine in genere;
- requisiti supplementari per alcune tipologie di macchine, ovvero:
- 2.1. macchine alimentari, per prodotti cosmetici, o farmaceutici;
- 2.2. macchine portatili tenute o condotte a mano;
- 2.3. macchine per la lavorazione del legno e di materie con caratteristiche simili;
- 2.4. macchine per l’applicazione di prodotti fitosanitari;
- requisiti per le macchine mobili o che possono essere spostate;
- requisiti per prevenire i pericoli dovuti alle operazioni di sollevamento;
- requisiti per macchine destinate ai lavori sotterranei;
- rischi connessi al sollevamento di persone – addizionali al punto 4.
La parte relativa ai R.E.S. delle macchine per l’applicazione di prodotti fitosanitari è stata aggiunta dal regolamento macchine; la direttiva macchine non la contemplava.
I R.E.S. sono capitoli dell’allegato che descrivono uno specifico rischio o aspetto della macchina. Infatti, nell’uso comune la loro identificazione avviene proprio utilizzando il numero del capitolo di pertinenza. Per esempio: citando il R.E.S. 1.1.2 si vuole indicare il requisito essenziale di sicurezza sui principi d’integrazione della sicurezza di cui capitolo 1.1.2 allegato I della direttiva 2006/42/CE, oppure allegato III del regolamento (UE) 2023/1230 sulle macchine. Il regolamento macchine non ha di fatto stravolto i requisiti essenziali di sicurezza, la numerazione data dalla direttiva macchine è stata preservata. Introduce un nuovo requisito, un nuovo aspetto che il fabbricante deve valutare e garantire: il R.E.S. 1.1.9 sulla protezione dall’alterazione. Inoltre, integra e modifica alcuni contenuti e titoli dei requisiti essenziali di sicurezza.
Prima dell’immissione sul mercato o della messa in servizio, il fabbricante deve accertarsi che il macchinario soddisfi tutti i requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute applicabili; lo prescrive sia la direttiva macchine, che il regolamento macchine. L’elenco dei requisiti essenziali di sicurezza applicabili deve essere incluso nel fascicolo tecnico, congiuntamente ai riferimenti delle norme e delle specifiche tecniche osservate durante la progettazione. Deve indicare chiaramente quando un determinato R.E.S non è applicabile; ometterlo dall’elenco non è sufficiente. Per soddisfare le suddette prescrizioni legislative, una soluzione comunemente utilizzata dagli addetti ai lavori consiste nell’includere tutte queste informazioni nell’analisi dei rischi, considerando che anch’essa deve essere archiviata nel fascicolo tecnico. È durante l’analisi dei rischi che il fabbricante dovrebbe ragionevolmente verificare i requisiti essenziali di sicurezza, quindi definire le eventuali soluzioni progettuali capaci di soddisfarli. Includere tutte queste informazioni nel documento di sintesi dell’analisi dei rischi durante il processo di verifica, può quindi conciliare l’analisi e al contempo contribuire a soddisfare le prescrizioni legislative, definite ad oggi dalla direttiva macchine 2006/42/CE, in futuro dal regolamento (UE) 2023/1230 sulle macchine. Il fabbricante è comunque libero di agire come meglio crede, purché il fascicolo tecnico includa la lista dei requisiti essenziali di sicurezza applicabili e delle norme tecniche osservate durante la progettazione della macchina.