Il riferimento fino al 20/01/2027 per tutti i fabbricanti di “macchine” destinate all’UE.
La direttiva macchine 2006/42/CE è l’attuale riferimento legislativo per tutti i fabbricanti che intendono commercializzare o installare un macchinario industriale nell’Unione Europea. Rimarrà in vigore fino al 20/01/2027, quando verrà sostituita dal nuovo regolamento (UE) 2023/1230 sulle macchine.
La direttiva macchine è per l’appunto applicabile alle “macchine”, termine un po’ troppo generico, che potrebbe generare diverse varianti interpretative. È quindi doveroso approfondire il significato di “macchina”, definito dalla stessa direttiva 2006/42/CE come:
- insieme equipaggiato o destinato ad essere equipaggiato di un sistema di azionamento diverso dalla forza umana o animale diretta, composto di parti o di componenti, di cui almeno uno mobile, collegati tra loro solidamente per un’applicazione ben determinata,
- insieme di cui al primo trattino, al quale mancano solamente elementi di collegamento al sito di impiego o di allacciamento alle fonti di energia e di movimento,
- insieme di cui al primo e al secondo trattino, pronto per essere installato e che può funzionare solo dopo essere stato montato su un mezzo di trasporto o installato in un edificio o in una costruzione,
- insiemi di macchine, di cui al primo, al secondo e al terzo trattino, o di quasi-macchine, di cui alla lettera g), che per raggiungere uno stesso risultato sono disposti e comandati in modo da avere un funzionamento solidale,
- insieme di parti o di componenti, di cui almeno uno mobile, collegati tra loro solidalmente e destinati al sollevamento di pesi e la cui unica fonte di energia è la forza umana diretta;
Per la direttiva macchine 2006/42/CE il discrimine principale sta nella presenza di almeno un elemento mobile, azionato da una forza diversa da quella umana o animale diretta, quindi da fonti energetiche esterne come quella elettrica, pneumatica o idraulica; rientrano nella definizione di macchina anche le forze immagazzinate, per esempio da una molla. L’insieme che costituisce la macchina deve peraltro svolgere un’applicazione ben determinata. Un’attrezzatura incompleta, che non è in grado di espletare la propria funzione, non rientra nella definizione di macchina per la direttiva 2006/42/CE. L’assenza degli allacciamenti o degli azionamenti non pregiudica la classificazione, per la direttiva macchine può comunque rientrare nella definizione di macchina.
Si definisce macchina, un “insieme…composto di parti o di componenti…collegati tra loro solidamente”. Il fatto di smontare per la spedizione una macchina che verrà poi assemblata presso il sito di destino, non inficia la classificazione per la direttiva 2006/42/CE. Rientrano altresì nella definizione gli insiemi di macchine, come linee o impianti produttivi, che sono a tutti gli effetti, nel loro insieme: macchine.
Tutti coloro che fabbricano “macchine” sono obbligati a osservare le prescrizioni della direttiva 2006/42/CE fino al 20/01/2027, successivamente quelle del nuovo regolamento (UE) 2023/1230 sulle macchine.